ICI Imposta Comunale sugli immobili - anno 2011
Deliberazione consiliare n. 5 del 12/01/2011
Con deliberazione C.C. n. 5 del 12/01/2011 è stata stabilita l’applicazione di due aliquote:
- aliquota principale: 7 per mille
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e l’unità immobiliare destinata a pertinenza dell’abitazione principale classificata con categoria C/2 o C/6 purché non locata o altrimenti utilizzata: 5,8 per mille (articolo 3 comma 2 lett. “e” Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sugli immobili approvato da ultimo con deliberazione C.C. n.48 del 29/07/1999), nei limiti di quanto disposto dal D.L. 93/2008 convertito in L. 124/2008, confermando quanto già previsto per il 2008 ai sensi del Titolo I° articolo 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n.504, come modificato ed integrato con Legge n.662 del 23/12/1996 .
Disciplina dell’abitazione principale
Con D.L. 27/05/2008 n.93 convertito in Legge 24/07/2008 n.126 è stata stabilita l’esclusione dal pagamento dell’ICI dell’abitazione principale, eccezion fatta per le abitazioni aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9, del soggetto passivo ovverosia l’abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo quanto risulta dalla residenza anagrafica e sempre che non usufruiscono della stessa detrazione per immobili siti in altri comuni (articolo 8 comma 2 D. Lgs. 504/1992 ed articolo 3 comma 1 Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sugli immobili approvato da ultimo con deliberazione C.C. n.48 del 29/07/1999); l’esclusione si estende anche all’unità immobiliare identificata come pertinenza con categoria C/2 o C/6 purché non locata o altrimenti utilizzata.
Sono pertanto tenuti al pagamento i soggetti passivi degli immobili:
Abitazione principale con categoria catastale A/1 – A/8 – A/9:
Aliquota ridotta del 5,8 per mille
Detrazione comunale pari a Euro 104,00
Altri immobili:
Per gli immobili non riconducibili all’abitazione principale (ulteriore pertinenza rispetto alla prima, fabbricati ad uso non abitativo, aree fabbricabili) si applica:
Aliquota ordinaria del 7,00 per mille
Modalità di versamento
Versamento ordinario con Bollettino di c/c postale utilizzando il modello approvato con Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03/04/2008 intestato a
“Equitalia Umbria s.p.a. – Umbertide – PG - ICI” sul C/c n.88694856”
Versamento con Modello di pagamento unificato Mod. F24 indicando come Codice ente/codice comune “D786”
Termini di pagamento : Acconto dal 1 al 16 Giugno – Saldo dal 1 al 16 Dicembre
Arrotondamento ed importo minimo di versamento
Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non è dovuto il versamento ne si procede al rimborso nel caso in cui la somma annua sia inferiore ad €. 2,50 .
Dichiarazione di variazione – termini e modalità
La dichiarazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., da redigere sugli appositi moduli Ministeriali in distribuzione presso l’Ufficio Tributi del Comune, deve essere presentata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi presso il suddetto Ufficio o inviata a mezzo raccomandata.
La dichiarazione deve essere prodotta limitatamente agli immobili, siti nel territorio del comune, per i quali, nel corso dell’anno 2010, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione determinante un diverso debito di imposta.
Per informazione contattare l’Ufficio I.C.I. – Accertamento sito ad Umbertide in Piazza Matteotti n.1 Tel. 075-9419272 oppure Ufficio Tributi 075-9419247.

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