Ordinanza - Abbattimento e taglio di piante pericolose all'interno del parco comunale "Pineta Ranieri"

Pubblicato il 16 giugno 2020 • Comune

ORDINANZA

Oggetto: Abbattimento e taglio di piante pericolose all’interno del parco comunale “Pineta Ranieri“.

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 73 del 05/06/2020 con la quale è stata disposta la chiusura del parco comunale “Pineta Ranieri “ a seguito della caduta di piante causata dalle avverse condizioni meteorologiche del giorno 5 giugno 2020;

Vista la nota prot. n. 11296/2020 del 09/06/2020 con la quale l’Ing. F. Bonucci ha chiesto al SUAPE l’autorizzazione all’abbattimento di alberi tutelati ai sensi della L.R. n. 28/2001 all’interno del parco comunale “Pineta Ranieri”, avendone accertata la pericolosità per la pubblica e privata incolumità;

Dato atto che l’urgenza di tutelare la pubblica e privata incolumità richiede che il taglio delle piante pericolose avvenga in deroga al periodo di stagionalità del taglio, previsto in via ordinaria sino al 31 marzo ai sensi dell’art. 24 REGOLAMENTO REGIONALE 17 dicembre2002, n. 7 Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;

Ritenuto necessario adottare immediatamente i necessari interventi per l’abbattimento delle piante pericolose;

Visto l’articolo 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

1) All’ AGENZIA FORESTALE REGIONALE – con sede in via Tuzi – Perugia – già affidataria dei servizio di taglio e smaltimento del materiale di risulta, l’urgente abbattimento e taglio di n. 10 piante pericolose, all’interno del parco comunale “Pineta Ranieri”;

2) Sino a che non venga eseguito l’abbattimento e rimozione delle piante pericolose,conserva piena efficacia l’ordinanza sindacale nr. 73 del 05/06/2020 con la quale si dispone,sino a sua revoca, il divieto di transito veicolare e pedonale all’interno dell’ intero percorso della Pineta Ranieri e tutti gli accessi, a partire dal primo ingresso in via Alfonsine, via Venezia, via Napoli, Via Milano, Via Roma nonché da Via Rodolfo Morandi.

Avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Nel termine di 60 giorni chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, può proporre ricorso al Ministero dei LL. PP. con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

IL SINDACO

Luca Carizia

Ordinanza sindacale n.75
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