Emergenza Covid-19, ordinanza Presidente della Regione Umbria del 5 marzo 2021

Pubblicato il 5 marzo 2021 • Emergenza

La Regione dell’Umbria, confermata in “Fascia Arancione” dal Ministero della Salute, ha emesso un’Ordinanza, valida dal 6 fino al 21 marzo (salvo modifiche anticipate in base al mutamento del quadro epidemiologico), che si allinea al nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che conferma alcune delle misure già in essere.


COPRIFUOCO

Tra le modifiche, rispetto all’Ordinanza precedente, l’adeguamento al Dpcm per l’orario del coprifuoco in tutto il territorio regionale, che sarà dalle 22 alle 05 del giorno successivo.


 

COMMERCIO

Per ciò che concerne il commercio sono confermati i protocolli di sicurezza già in vigore dalla scorsa ordinanza per tutte le attività commerciali.

È vietata l’apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.  E’ inoltre vietata l’apertura, sempre dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica, di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari, e prodotti agricoli e florovivaistici.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie.

 

NORME COMPORTAMENTALI

Infine per quel che riguarda le norme comportamentali sono introdotte alcune novità.

Divieto di consumazione di  bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata.

Divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali  durante il consumo di alimenti e bevande.

Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

Divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.


ISTRUZIONE

In presenza i servizi educativi della scuola della prima infanzia, pubblici e privati.

Sospesi i servizi educativi della scuola dell’infanzia (3-6 anni), statali e paritari.

In vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP (salvo la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali);

Rimane la modalità telematica a distanza per tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria.

E’ consentita l’attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando del Ministero delle Università e della ricerca.


ASSOCIAZIONI

Vietate le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.


SPORT

Sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

Sospeso anche lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto. Infine è sospeso le sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale anche per gli atleti non professionisti, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.


ATTIVITÀ VENATORIA

E’ consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale; per l’esercizio della caccia di selezione, per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dalla Regione. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

1 - Ordinanza del 5 marzo 2021
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2 - Allegato
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