Emergenza Covid-19, Ordinanza Presidente Regione Umbria del 6 febbraio

Pubblicato il 6 febbraio 2021 • Emergenza

Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 14 del 6 febbraio 2021

Le misure in sintesi 

La presidente della Regione Umbria ha firmato una Ordinanza che entrerà in vigore lunedì 8 febbraio e prevede sino al 21 febbraio misure restrittive (riconducibili a quelle previste nel Dpcm del 14 gennaio per la Fascia Rossa che sarà “rafforzata”) che riguarderanno tutti i Comuni della Provincia di Perugia e sei Comuni della Provincia di Terni.

Per i territori sopra citati, oltre alle norme della Fascia Rossa Dpcm, è previsto:

- Didattica a distanza per  le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie;

- Sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia – fino a 36 mesi di età - pubblici e privati ed i servizi educativi delle scuole  dell’infanzia, statali e paritarie;

- Divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata;

- Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata;

- Divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi;

- Sospensione delle attività svolte dalle associazioni e circoli ricreativi e culturali;

- Sospensione delle attività venatorie;

- Sospensione di tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto;

- Sospensione dello svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto (nelle zone a maggiore restrizione sono vietati allenamenti e preparazione anche per gli sport le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva).

Queste le misure previste per la Zona Rossa inserite all'interno del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio:

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Nei piccoli comuni con max 5mila abitanti saranno consentiti spostamenti in un raggio di 30km (eventualmente anche in un’altra regione) con divieto di spostamento nei capoluoghi di provincia.

Per quanto riguarda le visite a parenti e amici è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata che si trova nello stesso Comune, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14anni (o altri minori di 14anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

BAR E RISTORAZIONE

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,pasticcerie).

Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

Fino alle 22.00 resta consentita la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, negozi di informatica, negozi di abbigliamento per bambini, pompe funebri e distributori automatici. Chiusi i centri estetici.

ATTIVITÀ CULTURALI 

Sono chiusi musei e mostre. Chiusi anche cinema e teatri.

ATTIVITÀ MOTORIA

Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

 

Ordinanza Presidente Regione Umbria del 6 febbraio 2021
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