Emergenza Covid-19, sintesi delle misure in vigore dal 1° al 5 marzo

Pubblicato il 1 marzo 2021 • Emergenza

COMPORTAMENTI INDIVIDUALI

Obbligo di mascherina al chiuso (tranne in casa) e all'aperto.

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela è fortemente raccomandato l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro tra persone.

Obbligo di rimanere in casa per soggetti con infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 ° e di contattare il proprio medico curante.

Divieto di permanenza in sale di attesa per gli accompagnatori dei pazienti dei dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso.

 

SPOSTAMENTI

Dal 1° al 5 marzo in tutto il territorio regionale dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Consentiti, una volta al giorno e nell'ambito del territorio comunale, gli spostamenti verso un'abitazione privata tra le ore 05.00 e le 21.00 ad un massimo di due persone oltre quelle già conviventi nell'abitazione. La persona o le persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.

Nei piccoli Comuni, con massimo 5mila abitanti, sono consentiti gli spostamenti in un raggio di 30 km con divieto di spostamento nel capoluogo di Provincia.

Sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territorio di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. E' vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.

Dal 1° al 5 marzo in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del Comune di residenza, domicilio o abitazione nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione, per l'esercizio della caccia di selezione, per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l'attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua. Le attività precedenti sono consentite ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini regionali.

Per motivare tutti gli spostamenti attualmente sospesi è necessario munirsi dell'apposita autocertificazione.


ISTRUZIONE

Dal 1° al 5 marzo nei Comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche, didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati dalla Regione Umbria e da Arpal devono essere svolti in modalità telematica a distanza e le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza. Sono sospesi tutti i servizi socio-educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritari. Nel Comune di Umbertide sono sospesi tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia 0-3 anni comunali e privati presenti nel territorio comunale.

Su tutto il territorio regionale è consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell'effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando MIUR.

Le università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.


COMMERCIO

Per quanto riguarda le attività commerciali al dettaglio è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.

Aperture

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Le stesse strutture devono rispettare le misure di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n.20 della Regione Umbria.

Misure di sicurezza

Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

- Misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici;

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;

- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;

- Obbligo di messa a disposizione della clientela dei sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;

- Garanzia di ricambio di aerazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio dell'aria tarati al massimo livello;

- Obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente.

Accessi

Gli accessi, negli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita devono essere regolamentati secondo le seguenti modalità:

- Nei locali fino a un massimo di 40 mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori presenti;

- Nei locali di dimensioni superiori a 40 mq l'accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, con arrotondamento all'unità inferiore, oltre gli operatori, garantendo sempre la distanza interpersonale di almeno due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all'interazione con gli operatori;

- Dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita;

- Dovranno essere adottate modalità di accesso finalizzate al distanziamento dei clienti in attesa di entrata.


BAR E RISTORANTI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e la ristorazione di asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00.

E' fatto divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici aperti al pubblico, per l'intera giornata. E' vietata la distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie nell'intera giornata.


SERVIZI E STRUTTURE RICETTIVE

Servizi alla persona

Sono consentiti nel rispetto dei protocolli vigenti i servizi alla persona e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie i servizi bancari, finanziari, assicurativi e del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Strutture ricettive

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.


LUOGHI DI INCONTRO

Centri culturali e associazioni

Sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati. Sono consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende dei servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti ai servizi socio-sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.

Convegni

Sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Luoghi di culto

Accesso con distanziamento evitando assembramenti nel rispetto dei protocolli del Governo e delle rispettive confessioni.


LOCALI, INTRATTENIMENTO E MUSEI

Sale giochi

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenti.

Cinema, teatri, discoteche

Sospesi spettacoli e attività in teatri, sale da concerto, cinema, sale da ballo, discoteche e in altri spazi, anche all'aperto.

Musei

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.

Parchi tematici e di divertimento

Sospese tutte le attività.

Sagre e fiere

Vietate sagre, fiere ed eventi analoghi.

Feste

Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie.


 

ATTIVITA' SPORTIVE

Sospese in tutto il territorio regionale le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locali dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

Sospeso lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto partecipanti alle competizioni riconosciute di preminente interesse nazionale, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.

Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, impianti sciistici, centri benessere, centri termali e anche le attività sportive svolte nei centri sportivi all'aperto.

E' consentito, nel rispetto delle misure di sicurezza, svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto.

E' vietato lo svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi e nelle aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Modello autodichiarazione
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