Revoca ordinanza di chiusura della Pineta Ranieri

Pubblicato il 20 giugno 2020 • Comune

IL SINDACO

Vista la propria Ordinanza contingibile e urgente n° 73 del 05.06.2020 che disponeva la chiusura della Pineta Ranieri a seguito della caduta di piante per le avverse condizioni meteorologiche;

Considerato che per il taglio delle piante è stata ottenuta l’autorizzazione prot. n° 11303 del 09.06.2020 da parte del SUEAPE essendo specie protette e successivamente essendo la stagione di taglio chiusa al 31.03.2020 è stata emessa ordinanza sindacale per l’abbattimento n° 75 del15.06.2020;

Visto che in data 19.06.2020 sono state completate le operazioni di taglio e smaltimento del materiale;

Vista la proposta di revoca della sopra indicata ordinanza pervenuta dal Responsabile dell’ VIII Settore LL.PP. del Comune di Umbertide in cui veniva indicato che erano state tagliate le piante di pino domestico fortemente inclinate e con pericolo di crollo e che pertanto i provvedimenti restrittivi adottati potevano essere revocati;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo codice della strada D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni e le norme del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R.06/12/1992, n° 495;Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;Visto il D. M. 10 luglio 2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

Ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;


REVOCA

l’ ordinanza contingibile e urgente n° 73 del 05.06.2020 di chiusura della Pineta Ranieri.

Dispone di conseguenza la riapertura dell’intero percorso della Pineta Ranieri e tutti gli accessi, a partire dal primo ingresso in via Alfonsine, via Venezia, via Napoli, Via Milano, Via Roma nonché da Via Rodolfo Morandi;

 

DISPONE

altresì di apporre in corrispondenza degli accessi principali della Pineta Ranieri avvisi di divieto di transito in caso di forti raffiche di vento e di nevicate.

Avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. dell’Umbria o in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nel termine di 60 giorni chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, può proporre ricorso al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.


Il Sindaco

CARIZIA LUCA

Ordinanza sindacale n.78 del 20 giugno 2020
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