Separazioni e Divorzi

Ultima modifica 14 febbraio 2020

La legge 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84), prevede nuove modalità per la separazione e il divorzio dei coniugi. 

  • Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
  • Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Separazioni e divorzi davanti all'avvocato

L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o altri riti religiosi
  • trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero 

La documentazione può essere inoltrata via pec al seguente indirizzo: comune.umbertide@postacert.umbria.it

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi agli operatori ai seguenti numeri telefonici: 075 9419231 oppure 075 9419212 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

Separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11 dicembre 2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi), e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • iscrizione dell’atto di matrimonio (cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
  • trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
  • residenza di uno dei coniugi

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).

A decorrere dal 9 dicembre 2014 sarà possibile fissare un appuntamento ai seguenti numeri telefonici: 075 9419231 oppure 075 9419212 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30).

All’atto della conclusione dell’accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con pagamento in contanti.